
di Pierluigi Abenante - Con pronuncia a Sezioni Unite, emessa nello scorso mese di giugno (Cass. Sez. Un., u.p. 22 giugno 2017), la Suprema corte di Cassazione ha capovolto un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit sostenendo come i reati di cui agli art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n.110 (porto in luogo pubblico di arma clandestina) assorbano, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (porto illegale di arma comune da sparo).
Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver investito della questione il Collegio di Cassazione si visto accogliere la tesi dell'assorbimento dei reati dopo che il Collegio, con fine ragionamento, sollevava dubbi e contrasti con il precedente orientamento consolidato in giurisprudenza e, con ordinanza, poneva la questione dinnanzi alle Sezioni Unite.
Orbene, fino a tale momento, la giurisprudenza di legittimit si era consolidata, sul tema, in senso differente alla tesi del ricorrente, sostenendo l'impossibilit dell'assorbimento dei reati di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, rispettivamente in quelli di detenzione e di porto di arma clandestina.
La ragione di questa impossibilit di assorbimento veniva ravvisata - in modo unanime nella diversit sia della condotta dell'agente sia dell'interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatrici.
Tuttavia, con tono critico e differente rispetto a tale orientamento, il Collegio evidenzia come la materialit del comportamento umano costituente la condotta dei due reati sopra menzionati non differisce ed appare, anzi, sovrapponibile, fatto salvo l'aspetto relativo alla caratteristica della alterazione dell'arma.
Risulta evidente come, invece, l'unico elemento realmente fondante, ritenuta la "diversit" delle due fattispecie, tale da impedire in astratto (nella prospettiva dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato), per via della specialit reciproca, l'assorbimento dell'una nell'altra, resta la diversit del bene giuridico tutelato: l'una fattispecie (porto illegale di un'arma comune da sparo) mirando a impedire la circolazione in pubblico, di armi non conformi; l'altra fattispecie (porto arma clandestina) mirando alla eliminazione della presenza, sul territorio dello Stato, di armi prive dei numeri, dei contrassegni, delle sigle di cui alla normativa.
Tuttavia si argomenta come la diversit del bene giuridico offeso, non pu da sola giustificare la esclusione del rapporto di specialit e pertanto, il richiamo alla natura del bene giuridico protetto non soltanto non pu essere considerato "decisivo", ma << una volta riconosciuto un rapporto di parziale identit tra le fattispecie, il riferimento anche all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialit >> (Sez.U, n.16568).
Sulla scorta di tale ragionamento, in virt di un tale opprimente dubbio, la Cassazione investe le Sezioni Unite della seguente questione:
"Se i reati di detenzione e porto illegali in luogo pubblico di arma comune da sparo concorrano con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico della stessa arma clandestina".
Al quesito, le Sezioni Unite, rispondono negativamente, sottolineando come i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina assorbono quelli di detenzione e porto illegali in luogo pubblico di arma comune da sparo.
Alla luce di tale pronuncia si pu ritenere che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale sul porto illecito di arma da sparoin luogo pubblico sono presenti in quella di porto di arma da sparo clandestinae che propriola clandestinit dell'arma pu individuarsi come elemento speciale rispetto alla fattispecie generale prevista dagli artt. 4 e 7 l. n.895 del 1967, e conseguentemente, si pu affermare come il reato di porto illecito di arma comune da sparo si ritiene assorbito nel reato di porto di arma clandestina, evitando in tal modo, il moltiplicarsi delle sanzioni e giustificando la pena pi mite.
Le due fattispecie confrontate ripropongono il pi volte riproposto schema (sia in dottrina che in giurisprudenza) dei due cerchi concentrici, ove quello pi ampio contiene in s tutti gli elementi del cerchio pi ristretto con in aggiunta l'elemento della particolare natura dell'arma, la clandestinit appunto.
Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/articoli/27015-sezioni-unite-inesistenza-di-concorso-di-reati-quando-l-arma-illegalmente-detenuta-sia-anche-clandestina.asp